La Commissione europea ha approvato un regime italiano di 625 milioni di € a sostegno degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio in Italia colpiti dalla pandemia di Covid-19. Il regime è stato approvato nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Il settore turistico italiano è stato duramente colpito dalle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. Questa misura di 625 milioni di € dello Stato italiano aiuterà le imprese attive nel settore turistico ad affrontare i problemi di liquidità. Continueremo a collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’UE.“
La misura dello Stato italiano
L’Italia ha notificato alla Commissione, nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid, un regime consistente in sovvenzioni dirette pari ad una percentuale (tra il 5 % e il 20 %) della differenza tra i) gli importi di fatturato e costi registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e ii) l’importo di fatturato e costi registrati nel corrispondente periodo del 2019.
Il regime mira ad attenuare l’impatto della pandemia di coronavirus per gli operatori turistici e le agenzie di viaggio che hanno subito restrizioni o divieti di svolgere la loro attività a causa delle misure eccezionali adottate dal governo italiano per limitare la diffusione del virus.
La Commissione ha constatato che il regime notificato dall’Italia è conforme alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo, e segnatamente: i) non sarà concesso un importo superiore a 800 000 € per impresa; ii) sarà concesso entro il 30 giugno 2021.
La Commissione ha concluso che questa misura dello Stato italiano contribuirà alla gestione dell’impatto economico del coronavirus nel settore turistico in Italia. La misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.