Casali del Manco e Celico “zona rossa” dal 19 ottobre: ecco le misure

Firmata l'ordinanza della Regione Calabria che istituisce la zona rossa

CALABRIA-  Con l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE (facente funzioni) n. 77 del 18 ottobre 2020, i comuni di Casali del Manco e di Celico, in provincia di Cosenza, sono dichiarati “zona rossa” per il rapido aumento dei casi di contagio da coronavirus, a partire dal 19 ottobre 2020. Non è ancora chiaro se e quando si procederà, come auspicabile, ad una campagna di test di massa sulla popolazione dei due comuni interessati, come solitamente è avvenuto nelle aree rosse anche in altri piccoli comuni italiani.

Questi i principali contenuti dell’ordinanza:

1. È disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.

2. È disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.

3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.

4. È consentito, ai non residenti, l’attraversamento dei comuni interessati dal presente provvedimento, senza possibilità di sosta;

5. Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.

6. Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

 

L’ordinanza completa è disponibile qui.

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