Indennità o vitalizi? L’art. 6 della L.R 13/2019 della Regione Calabria introduce per i consiglieri regionali l’Indennità a carattere differito che ha “la stessa natura giuridica dell’istituto già previsto dall’articolo 14 della L.R. 3/1996″. L’art. 14 della LR 3/1996 si riferisce agli assegni vitalizi: “Art. 14 – (Assegno vitalizio) – L’assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato”. In altre parole, la natura giuridica è la stessa, ad indicare che i legislatori regionali stanno equiparando l’indennità a carattere differito all’assegno vitalizio.
Scelta o obbligo? E’ stata una scelta del consiglio regionale, poiché non esisteva obbligo alcuno per introdurre l’indennità: nel 2019 la Conferenza Stato Regioni ha espresso solo delle linee di indirizzo.[1]
Peraltro, l’indennità/vitalizio non è obbligatorio, tant’è che l’art. 16 della legge prevede la possibile rinuncia da parte dei consiglieri. La rinuncia però può essere esercitata solo entro 60 giorni dalla proclamazione, dopo tale termine il vitalizio è “per sempre”: Art. 16 (Rinunciabilità all’indennità a carattere differito) “I consiglieri regionali possono rinunciare a ciascuna delle indennità previste dal presente Capo II, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti del Consiglio regionale, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della proclamazione“.
Si preserva il diritto di cumulare. E’ interesse dei consiglieri regionali tutelare anche il cumulo dell’indennità con altri trattamenti (vitalizi e/o pensioni): “l’indennità a carattere differito è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, nonché con ogni trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo spettante” (art. 15).[2]
L’adeguamento ISTAT. Si rintroduce anche l’adeguamento ISTAT dei vitalizi abrogato nel 2018 (L.R. 15 maggio 2018). L’art. 6 co.3 così riporta; “L’importo dell’indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo”.
L’indennità di fine mandato. Viene anche reintrodotta l’indennità di fine mandato (IFM), anch’essa abolita sette anni fa (L.R. 15 novembre 2012, n. 56). Infatti, l’art. 14 così recita “l’indennità di fine mandato compete ai consiglieri regionali, comunque cessati dal mandato, e non immediatamente rieletti”.
E’ interessante osservare che la reintroduzione dell’indennità di fine mandato avviene a condizioni più favorevoli rispetto a quelle del passato. Infatti, la legge del 1993 n. 3 dell’IFM prevedeva all’art. 8 che “sull’indennità di carica è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 4 per cento, quale contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato”. Al contrario, oggi all’art. 14 co.4 si legge che “per gli effetti di cui al presente articolo è applicata una trattenuta mensile pari all’1 per cento dell’indennità mensile di carica al lordo”.
Quanto vale l’indennità. Nella sostanza delle cose, al consigliere regionale viene applicata una trattenuta dell’1% sull’indennità di 5.100/mese per 5 anni (3.060€ di trattenute), che a fine mandato darà diritto a un’indennità pari a 5.100 € x5 = € 25.500. Si tratta di € 22.440 pro-capite al netto delle trattenute, equivalenti a € 695.640 a carico del bilancio regionale quando si considerano tutti i consiglieri regionali (che sono 31).
Sul peso finanziario del nuovo trattamento si osservi che per il 2019 i risparmi della legge (L.R. 11/2018) che tagliava i vecchi vitalizi con aliquote a scaglioni e quelli della presente che li ricalcola col metodo contributivo non si sommano. Infatti, la L.R. 11/2018 è abrogata a decorrere dalla data di cui all’articolo 23, comma 2.” (art. 21) e “la rideterminazione degli assegni vitalizi di cui al Capo I della presente legge decorre, nei suoi effetti, dal primo dicembre 2019” (Art. 23, Entrata in vigore ed efficacia).
Infine, da una prima lettura sembra che i consiglieri regionali calabresi vogliano scaricare i costi dei vitalizi su tutti gli italiani. Infatti, si intenderebbe suggerire la creazione – effettuata dal Consiglio regionale della Calabria di concerto con i competenti organi dello Stato e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS – dell’istituto della “Gestione Separata della Previdenza dei Consiglieri Regionali”, in cui verranno versate tutte le quote di “contribuzione previdenziale”.
La Cassazione ha però messo ordine al tema in questione. Infatti, le sezioni Unite della Cassazione Civile con Sentenza n. 14925 del 20/07/2016 così stabiliscono: “L’assegno vitalizio previsto dalla legislazione regionale in favore del consigliere regionale dopo la cessazione del mandato non può essere assimilato alla pensione del pubblico dipendente: i consiglieri regionali non sono prestatori di lavoro, ma titolari di un munus previsto dalla Costituzione; il Consiglio regionale non è un datore di lavoro del consigliere regionale; l’investitura del consigliere regionale avviene per elezione e non consegue alla assunzione per pubblico concorso”. In altre parole, l’INPS non paga vitalizi.
Fonti:
2) L.R. n. 3/1996
3) P.L. 471/10 – 2019
[1] La Conferenza Stato-Regioni si è limitata ad emanare un atto di indirizzo “al fine di garantire l’armonizzazione delle rispettive normative regionali e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni si assume uno schema comune di testo di legge attuativo dell’Intesa che le Regioni potranno utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale pertanto le Regioni possono introdurre con apposita norma regionale una indennità a carattere differito calcolata con il metodo di calcolo contributivo” (3 aprile 2019).
[2] Singolare è anche una specifica della legge: qualsiasi sia l’unità di tempo in carica (un giorno, un mese, un anno), ai fini della maturazione dell’indennità si considera sempre l’anno intero (“per ogni anno di mandato esercitato o frazione di anno”, art. 14 co.2).