[Position Paper] Vitalizi e pensioni dei consiglieri regionali della Calabria: limiti della proposta di legge 327/10 e possibili implicazioni di policy

La proposta di Legge Regionale (n° 327/10) depositata il 6 aprile 2018 dal Consiglio Regionale della Calabria persegue, nelle intenzioni del proponente Giuseppe Giudiceandrea, il duplice obiettivo di:

  1. ricalcolare i vitalizi già in essere degli ex consiglieri regionali utilizzando il sistema contributivo (art. 8.1)
  2. introdurre un sistema previdenziale per i consiglieri regionali, simile a quello già in vigore per i dipendenti pubblici

Status attuale

Il Decreto Monti D.L. 201/11, come noto, ha abolito i vitalizi, sebbene rimangano a carico dei bilanci regionali quelli già maturati fino al recepimento del decreto da parte delle regioni. In Calabria, i vitalizi degli ex consiglieri calabresi sono stati aboliti a decorrere dal 2014. Sul bilancio regionale, essi assorbono circa 9,5 milioni di euro all’anno.

Principali criticità

Nella proposta, il nuovo metodo di contribuzione introduce un trattamento previdenziali a favore dei consiglieri regionali. Il nuovo criterio di determinazione si base sul metodo contributivo ed è esteso sia ai vitalizi già in essere (art. 8.1) sia ai vitalizi già maturati, ma ancora non percepiti per l’età del beneficiario (art. 8.2). Queste estensioni potrebbero innescare l’avvio di ricorsi con l’obiettivo di sollevare il giudizio di incostituzionalità, in quanto intaccherebbero diritti acquisiti.

L’introduzione del sistema previdenziale “contributivo” consentirebbe – secondo il dettato della proposta legislativa – ai consiglieri regionali di andare in pensione alla stessa età dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, tramite il versamento di 5 anni di contributi (corrispondenti ad un intero mandato).

Lo scenario che si prospetta nell’ipotesi in cui – a seguito dell’approvazione della suddetta proposta legislativa – venga dichiarata l’incostituzionalità del ricalcolo dei vitalizi già percepiti (art. 8.1) e di quelli acquisiti, ma non ancora percepiti per l’età (art 8.2) – sarebbe socialmente indesiderato, in quanto:

  1. Non si verificherebbe alcun taglio dei vecchi vitalizi
  2. Con soli 5 anni di contributi versati, i consiglieri regionali percepirebbero una pensione per un periodo indefinito, lasciando, peraltro, incerta la soluzione della sostenibilità finanziaria

Quadro di riferimento nelle altre Regioni

A valle della sentenza n. 262/2017 della Corte Costituzionale sui vitalizi dei parlamentari[1], gran parte delle regioni italiane ha introdotto dei contributi di solidarietà temporanei ai vitalizi degli ex consiglieri regionali, senza effettuare alcun ricalcolo retroattivo. Inoltre, alcune regioni hanno modificato la legislazione per abrogare o per interrompere l’indicizzazione dei vitalizi già in essere in base al costo della vita calcolato dall’ISTAT.

In particolare, la Regione Puglia ha approvato l’introduzione di un contributo di solidarietà fino al 18% dei vitalizi, con Legge Regionale 9 aprile 2014, n.7 (art.2). La stessa legge (art.1), inoltre, abroga la rivalutazione ISTAT dei vitalizi. Nel caso specifico, il contributo di solidarietà è destinato a finanziare la ricerca scientifica.

La Regione Lazio con L.R. 24 novembre 2014, n.12 ha previsto (art. 9 bis comma 7): “A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, l’importo degli assegni vitalizi non è indicizzato alla variazione del costo della vita accertato dall’ISTAT”. Lo stesso articolo dispone che gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità siano ridotti in tre anni fino del 17%.

Altri esempi di modifiche della legislazione interna per tagliare i vitalizi sono i seguenti:

Possibili modifiche e potenziale effetto

La Calabria è ancora oggi una delle regioni con la più alta spesa per vitalizi e non ha ancora approvato un contributo di solidarietà. Inoltre, e diversamente da quanto comunicato dall’ufficio stampa[2] del Consiglio regionale della Calabria, l’adeguamento automatico dei vitalizi in base al costo della vita su base ISTAT è stato introdotto tramite la Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 7 art. 1 comma 1, che il legislatore regionale, evidentemente, può modificare in virtù del suo ruolo. In altre parole, si può certamente introdurre una modifica legislativa che va nella direzione di annullare la possibilità di futuri adeguamenti. Questi due elementi – contributo di solidarietà e mancata indicizzazione – suggeriscono che anche in Calabria si può agire con diversi strumenti giuridicamente ammissibili sui vecchi vitalizi.

Il contributo di solidarietà è una questione tenuta fuori dalla proposta Giudiceandrea, che, invece, mira, nella sua essenza, a introdurre il principio della contribuzione per i consiglieri oggi in carica – privi attualmente di uno schema previdenziale – e di estenderlo anche ai trattamenti economici di cui beneficiano gli ex-consiglieri regionali. Senza entrare nel merito della proposta sulla parte relativa all’introduzione di uno schema previdenziale di tipo contributivo dei consiglieri regionali (ex e in carica), ma limitando l’attenzione alla possibilità di poter unicamente modificare l’esistente impianto normativo dei vitalizi agli ex consiglieri regionali, in estrema sintesi si può dire che:

l’abrogazione dell’adeguamento automatico dei vitalizi al costo della vita ISTAT, congiuntamente all’introduzione di un contributo di solidarietà triennale a carattere progressivo[3], avrebbe un impatto finanziario positivo pari a circa 935 mila euro all’anno, di cui 831 generati dal contributo di solidarietà e 104 dal blocco della rivalutazione. Il risparmio totale per il bilancio regionale ammonterebbe a circa 2,8 milioni di euro nel triennio. Su questi due aspetti non esisterebbe alcun margine di contestazione di legittimità e si avrebbe un effetto certo sul bilancio della Regione Calabria.


[1] Secondo cui “in periodi limitanti nel tempo e per situazioni di eccezionalità e con tagli ragionevoli” nell’esercizio della propria autonomia per il Parlamento è possibile applicare un contributo di solidarietà ai vitalizi

[2] «Nessun provvedimento discrezionale viene assunto in occasione della rivalutazione degli assegni, che avviene per effetto della vigente normativa. Quanto alla questione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali, già affrontata sul piano giuridico, si evidenzia che essa attiene alla materia dei diritti quesiti, principio di diritto non modificabile dal legislatore regionale»

[3] Dal 6% fino al 15%, così come stabilito nella conferenza dei presidenti delle assemblee regionali nel 10 ottobre 2014

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